Note legali e scappatoie
Regolamentazione gioco d'azzardo Italia | Regolamentazione gioco d'azzardo Italia |
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Gioco D'azzardo in Italia: La nuova regolamentazione.L'attuale regolamentazione per il gioco d'azzardo in Italia prevede le seguenti considerazioni, suggeriamo una lettura del contenuto i quali necessitano delle informazioni basilari su quello che è il gioco d'azzardo online in Italia. La nuova regolamentazione per il gioco d'azzardo è un argomanto di cruciale importanza per tutti coloro che vogliono addentrarsi in questo tipo di business online. La nuova regolamentazione per il gioco d'azzardo in Italia. 1. Il codice penale in tema di giuoco d’azzardo. La disciplina in esame prevede l’arresto, da tre mesi fino ad un
anno, nonché l’ammenda, non inferiore a duecentosei euro, per chi tiene o
agevola, in un luogo pubblico o privato, un giuoco d’azzardo. In altri
termini, ed in estrema sintesi, è vietata, e di conseguenza punita, la
condotta di chi organizza tecnicamente, ovvero dirige o agevola o,
infine, amministra, predisponendo all’uopo i mezzi necessari, una casa
da gioco . Ciò vale a dire che la fattispecie criminosa è integrata allorquando, in primo luogo, le situazioni appena richiamate non siano frutto di una particolare abilità del giocatore, ma, al contrario, dipendono solo ed esclusivamente dalla sorte. Tale circostanza si verifica allorquando ove quest’ultima svolga un ruolo prevalente e l’abilità personale del giocatore non sia un elemento influente al fine di ottenere una vincita oppure generare una perdita. Accanto a questo elemento, prettamente oggettivo, se ne colloca un ulteriore, soggettivo, che è rappresentato dal fine di lucro perseguito dalle parti: ovvero dalla volontà del giocatore di trarre dallo stesso determinate utilità economiche, siano esse denaro o altro bene. Tuttavia va precisato che, anche in presenza di una “posta” esigua, potrebbe egualmente ricorrere il fine di lucro ove, date le particolari condizioni economiche e personali dei giocatori, queste rendano rilevante, in proporzione, l’entità della somma in gioco, pur se, oggettivamente, non sembrerebbe essere tale. Per il reato in esame sono inoltre previste delle circostanze aggravanti qualora il fatto sia commesso in un pubblico esercizio, se, ancora, siano impegnate poste rilevanti ovvero se, infine, fra coloro che partecipano al giuoco vi siano persone minorenni. In questi casi l’aggravante si fonda sulla maggiore capacità attrattiva che per i giocatori può avere la tenuta di una casa da gioco, attrattività che si concretizza nell’astratta possibilità di invogliare i giocatori a prendere parte allo stesso. La ratio dell’istituto va individuata nella tutela dell’ordine pubblico. Questo, infatti, può essere “messo in pericolo” dall’esercizio di quei giochi che, per la loro natura, sono idonei a provocare disordini o, addirittura, favorire condotte criminose. Quest’atteggiamento è palesato dalla scelta del Legislatore di collocare la circostanza criminale in esame nel Libro III del codice penale sotto la rubrica “delle contravvenzioni in particolare”. Da quanto sinora esposto appare di facile deduzione che il reato in esame appartiene alla “famiglia” dei reati comuni, di pericolo, di mera condotta ed a forma libera. Si ritiene, infatti, che la condotta possa essere anche omissiva, nel caso in cui chi avesse l’obbligo giuridico non abbia fatto nulla per impedire che si praticasse il gioco d’azzardo. Il codice penale
prevede sanzioni non solo per chi istituisca case da gioco ma anche per
la condotta meramente partecipativa al gioco d’azzardo, sanzionando con
l’arresto fino a sei mesi e l’ammenda fino ad euro cinquecentosedici
chi venga sorpreso a prendervi parte. La competenza ad autorizzare l’apertura di nuove case da gioco è
attribuita al Ministero dell’Interno, d’intesa con il Ministero
dell’Economia e previo parere delle Regioni o della Provincia autonoma
interessata. In estrema sintesi, è concesso ai Comuni la cui vocazione
turistica dell’area di appartenenza sia comprovata dalla presenza di
strutture idonee all’accoglimento di rilevanti correnti turistiche, o
Comuni turistici che siano ubicati in zone a vocazione turistica che
necessitano di incentivazione per la realizzazione di strutture e
servizi e quindi in grado di promuovere efficacemente lo sviluppo
economico ed occupazionale del territorio di insediamento con obiettivi
di riequilibrio territoriale e di riassetto ed armonizzazione della
compagine sociale. Ciò, tuttavia, non è sufficiente: il richiamato disegno di
legge, infatti, prevede requisiti e limiti, per i Comuni che vogliano
istituire nuove case da gioco. E’ stabilito un limite massimo
imprescindibile di 60.000 abitanti per il Comune che voglia ospitare
tale attività, ed è, inoltre, fatto espresso divieto per quei Comuni che
sono capoluogo di Provincia e per i quali sono state adottate le misure
di cui al Decreto Legge 31 maggio 1991 n. 164. Successivamente detta istanza deve essere trasmessa alla Regione in quanto competente a rilasciare il parere vincolante sulla locazione del locale da adibirsi a casa da gioco , ed al Ministero degli Interni , il quale, tenuto conto delle garanzie economiche che il Comune offre, nonché dei requisiti morali e professionali del concessionario, autorizza la gestione della casa da gioco. La stessa Regione, entro il termine perentorio di sessanta giorni, deve formulare un parere sull’opportunità di rilasciare tale concessi ne e, qualora lo stesso sia positivo, approva le eventuali deroghe alle previsioni urbanistiche ed edilizie vigenti, dandone immediata comunicazione al Ministero dell’Interno che rilascerà l’autorizzazione entro il termine perentorio di venti giorni. La possibilità di aprire nuove case da gioco è concessa anche a due Comuni ubicati nel medesimo territorio della stessa Regione, purché ci sia stata una delibera positiva di entrambi i Consigli Comunali. Una volta ottenuta l’autorizzazione il Comune può cedere in gestione l’esercizio delle attività a soggetti iscritti all’Albo Nazionale dei Gestori, che verrà istituito presso il Ministero dell’Interno il quale è competente a stabilire i criteri necessari, nonché i requisiti, per l’iscrizione e per l’eventuale cancellazione. Questi soggetti saranno prescelti attraverso una apposita gara pubblica indetta dallo stesso Comune. Tuttavia, in casi particolari e per periodi di tempo
limitati, nonché previa autorizzazione del Ministero dell’Interno, il
Comune ha la possibilità di gestire direttamente l’esercizio delle case
da gioco in quanto, in virtù del dettato dell’ art. 22 della Legge 8
giugno 1990 n. 142, è l’Ente predisposto per la gestione dei servizi
pubblici al fine di favorire lo sviluppo economico e sociale delle
comunità. Alla
Regione nel cui territorio ricade la casa da gioco spetta il
venticinque percento degli utili netti, con vincolo di destinazione
individuato nello sviluppo di attività a favore della collettività. Ringraziamento a Studio Adamo per il contenuto
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